Art. 9

Funzioni e competenze del comitato direttivo

In vigore dal 12 lug 2011
Funzioni e competenze del comitato direttivo 1.   Il comitato direttivo, nel quadro degli orientamenti del Consiglio di cui all’, paragrafo 1: a) approva le relazioni da sottoporre al Consiglio; b) approva, sulla base di un progetto presentato dal capo dell’Agenzia ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma di lavoro annuale dell’Agenzia per l’anno successivo; c) adotta il bilancio generale dell’Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno, entro i limiti fissati dal quadro finanziario dell’Agenzia, stabilito dal Consiglio; d) approva la realizzazione in seno all’Agenzia di progetti o programmi ad hoc a norma dell’; e) nomina il direttore esecutivo e fino a un massimo di due vice; f) decide che l’Agenzia sia incaricata da uno o più Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza a norma dell’; g) approva le eventuali raccomandazioni destinate al Consiglio o alla Commissione; h) adotta il regolamento interno dell’Agenzia; i) può modificare le disposizioni finanziarie per l’esecuzione del bilancio generale dell’Agenzia; j) può modificare i regolamenti e i regimi applicabili agli agenti contrattuali e agli esperti nazionali distaccati; k) stabilisce le disposizioni tecniche e finanziarie relative alla partecipazione o al ritiro degli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 4; l) adotta direttive riguardanti la negoziazione di accordi amministrativi da parte del capo dell’Agenzia; m) approva gli accordi ad hoc di cui all’, paragrafo 1; n) conclude gli accordi amministrativi tra l’Agenzia e le parti terze di cui all’, paragrafo 1; o) approva i conti e il bilancio annuali; p) adotta tutte le altre pertinenti decisioni relative all’assolvimento della missione dell’Agenzia. 2.   Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente decisione, il comitato direttivo decide a maggioranza qualificata. Ai voti degli Stati membri partecipanti è attribuita la ponderazione di cui all’, paragrafi 4 e 5, TUE. Solo i rappresentanti degli Stati membri partecipanti possono partecipare alla votazione. 3.   Se un rappresentante di uno Stato membro partecipante in seno al comitato direttivo dichiara che, per specificati e importanti motivi di politica nazionale, intende opporsi all’adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Detto rappresentante, tramite il capo dell’Agenzia, può investire il Consiglio della questione, affinché siano impartiti, se del caso, orientamenti al comitato direttivo. In alternativa, il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che della questione sia investito il Consiglio affinché si pronunci. Il Consiglio delibera all’unanimità. 4.   Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, può decidere di istituire: a) comitati incaricati di preparare le decisioni amministrative e di bilancio del comitato direttivo, composti da delegati degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione; b) comitati specializzati in questioni specifiche di competenza dell’Agenzia. Tali comitati sono composti da delegati degli Stati membri partecipanti e, salvo diversa decisione del comitato direttivo, da un rappresentante della Commissione. La decisione relativa all’istituzione di tali comitati specifica il mandato e la durata dei comitati stessi.
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