Art. 6

Personalità giuridica

In vigore dal 12 lug 2011
Personalità giuridica L’Agenzia dispone della personalità giuridica per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire all’Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. L’Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:411:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Personalità giuridica (Art. 6 Decisione (UE) 2011/411) — Testo vigente | Portale Normativo