Art. 4
Controllo politico e relazioni al Consiglio
In vigore dal 12 lug 2011
Controllo politico e relazioni al Consiglio
1. L’Agenzia opera sotto l’autorità e il controllo politico del Consiglio al quale riferisce regolarmente e dal quale riceve regolarmente orientamenti periodici.
2. L’Agenzia riferisce regolarmente al Consiglio sulle sue attività, in particolare:
a)
ogni anno, nel mese di novembre, presenta al Consiglio una relazione sulle attività nell’anno in corso e fornisce elementi per il programma di lavoro e i bilanci per l’anno successivo;
b)
fatta salva una decisione del Consiglio sull’istituzione di una cooperazione strutturata permanente, presenta al Consiglio almeno una volta all’anno informazioni sul contributo dell’Agenzia alle attività di valutazione nel contesto della cooperazione strutturata permanente di cui all’, paragrafo 3, lettera f), punto ii).
L’Agenzia fornisce, in tempo utile, al Consiglio informazioni su questioni importanti da sottoporre per decisione al comitato direttivo.
3. Il Consiglio, deliberando all’unanimità e sentito il parere del CPS o, ove opportuno, di altri organi competenti del Consiglio, formula ogni anno orientamenti in merito ai lavori dell’Agenzia, con particolare riguardo al programma di lavoro di quest’ultima. Il programma di lavoro dell’Agenzia è definito nell’ambito di tali orientamenti.
4. Ogni anno, il Consiglio, deliberando all’unanimità, approva un quadro finanziario per l’Agenzia relativo ai tre anni successivi. Tale quadro finanziario enuncia le priorità concordate in relazione al programma di lavoro triennale dell’Agenzia e stabilisce un massimale giuridicamente vincolante per il primo anno e le cifre previste per il secondo e terzo anno del quadro. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’Agenzia sottopone al comitato direttivo un progetto di quadro finanziario e il programma di lavoro associato.
5. Se necessario per espletare la sua missione, l’Agenzia può formulare raccomandazioni al Consiglio e alla Commissione.
Storico versioni
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