Art. 5
Funzioni e compiti
In vigore dal 12 lug 2011
Funzioni e compiti
1. Nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti l’Agenzia rispetta le altre competenze dell’Unione e quelle delle istituzioni dell’UE.
2. Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dell’Agenzia non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di difesa.
3. Sotto l’autorità del Consiglio, l’Agenzia svolge i seguenti compiti:
a)
contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri, in particolare mediante:
i)
l’identificazione, in associazione con gli organi competenti del Consiglio, compreso l’EUMC, e, tra l’altro, con l’aiuto del meccanismo di sviluppo delle capacità (CDM) e dell’eventuale strumento che vi succederà, delle future esigenze di capacità di difesa dell’UE;
ii)
il coordinamento dell’attuazione del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e dell’eventuale piano successivo;
iii)
la valutazione, in base a criteri che saranno concordati dagli Stati membri, degli impegni di capacità assunti dagli Stati membri, tra l’altro avvalendosi del CDP e del CDM nonché di eventuali strumenti successivi;
b)
promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili, in particolare mediante:
i)
la promozione e il coordinamento dell’armonizzazione dei requisiti militari;
ii)
la promozione di un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi mediante l’individuazione e la diffusione delle migliori pratiche;
iii)
la messa a punto di valutazioni delle priorità finanziarie per lo sviluppo e l’acquisizione di capacità;
c)
proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici, in particolare mediante:
i)
la promozione e la proposta di nuovi progetti multilaterali di cooperazione;
ii)
l’individuazione e la proposta di attività di collaborazione nel settore operativo;
iii)
il coordinamento dei programmi in essere attuati dagli Stati membri;
iv)
su richiesta degli Stati membri, l’assunzione della responsabilità della gestione di programmi specifici;
v)
su richiesta degli Stati membri, l’elaborazione di programmi di gestione da parte dell’OCCAR o, se del caso, secondo modalità diverse;
d)
sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa e coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future, in particolare mediante:
i)
la promozione, ove opportuno in collegamento con le attività di ricerca dell’Unione, di una ricerca che miri a soddisfare le future esigenze di capacità in termini di sicurezza e difesa, rafforzando così il potenziale industriale e tecnologico dell’Europa in questo settore;
ii)
la promozione di attività congiunte di R & T più efficacemente mirate nel settore della difesa;
iii)
lo stimolo della R & T nel settore della difesa attraverso studi e progetti;
iv)
la gestione dei contratti di R & T nel settore della difesa;
v)
i lavori in collegamento con la Commissione volti a raggiungere la massima complementarità e sinergia tra i programmi di ricerca nel settore della difesa e quelli nel settore della sicurezza civile;
e)
contribuire a individuare e, se del caso, ad attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l’efficacia delle spese militari, in particolare:
i)
contribuendo alla creazione di un mercato europeo dei materiali di difesa competitivo sul piano internazionale, fatte salve le regole del mercato interno e delle competenze della Commissione in questo campo;
ii)
sviluppando pertinenti politiche e strategie, in consultazione con la Commissione e, ove opportuno, con l’industria;
iii)
proseguendo, in consultazione con la Commissione, lo sviluppo e l’armonizzazione nell’intera UE delle pertinenti procedure, nell’ambito dei compiti dell’Agenzia;
f)
fatta salva una decisione del Consiglio sull’istituzione di una cooperazione strutturata permanente, sostenere tale cooperazione, in particolare:
i)
facilitando iniziative comuni o europee di vasta portata in materia di sviluppo di capacità;
ii)
contribuendo alla periodica valutazione dei contributi degli Stati membri partecipanti in termini di capacità, in particolare dei contributi forniti conformemente ai criteri da stabilire, tra l’altro, in base all’ del protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente allegato al TUE e al TFUE e riferendo al riguardo almeno una volta all’anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:411:oj#art-5