Art. 8

Comitato direttivo

In vigore dal 12 lug 2011
Comitato direttivo 1.   Un comitato direttivo, composto da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri partecipanti abilitato a impegnare il proprio governo e da un rappresentante della Commissione, è l’organo decisionale dell’Agenzia. Il comitato direttivo opera nell’ambito degli orientamenti forniti dal Consiglio. 2.   Il comitato direttivo si riunisce a livello di ministri della Difesa degli Stati membri partecipanti o dei loro rappresentanti. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte l’anno a livello di ministri della Difesa. 3.   Il capo dell’Agenzia convoca e presiede le riunioni del comitato direttivo. Se uno Stato membro partecipante ne fa richiesta, il capo dell’Agenzia convoca una riunione entro un mese. 4.   Il capo dell’Agenzia può delegare la competenza a presiedere le riunioni del comitato direttivo a livello di rappresentanti dei ministri della Difesa. 5.   Il comitato direttivo può riunirsi in formazioni specifiche, ad esempio a livello di DNA, direttori della capacità, direttori per la ricerca e la tecnologia o direttori per la politica di difesa. 6.   Alle riunioni del comitato partecipano: a) il direttore esecutivo dell’Agenzia, di cui all’, o un suo rappresentante; b) il presidente dell’EUMC o un suo rappresentante; c) rappresentanti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). 7.   Il comitato direttivo può decidere di invitare, per le questioni di interesse comune: a) il segretario generale della NATO o un suo rappresentante; b) i capi/presidenti di altri regimi, organizzazioni o gruppi le cui attività siano pertinenti a quelle dell’Agenzia (per esempio LoI, OCCAR ed ESA); c) se del caso, i rappresentanti di altre parti terze.
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Comitato direttivo (Art. 8 Decisione (UE) 2011/411) — Testo vigente | Portale Normativo