Art. 10
Direttore esecutivo
In vigore dal 12 lug 2011
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo e il suo o i suoi vice sono nominati dal comitato direttivo, su proposta del capo dell’Agenzia, per un periodo di tre anni. Il comitato direttivo può concedere una proroga di due anni. Il direttore esecutivo e il suo o i suoi vice agiscono sotto l’autorità del capo dell’Agenzia e in conformità alle decisioni del comitato direttivo.
2. Il direttore esecutivo, assistito dal suo o dai suoi vice, adotta tutte le misure necessarie per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività dell’Agenzia. Il direttore esecutivo è responsabile del controllo e del coordinamento delle unità funzionali, al fine di garantire la coerenza globale delle loro attività. Il direttore esecutivo è il capo del personale dell’Agenzia.
3. Il direttore esecutivo è responsabile:
a)
dell’attuazione del programma di lavoro annuale dell’Agenzia;
b)
della preparazione dei lavori del comitato direttivo, in particolare del progetto di programma di lavoro annuale dell’Agenzia;
c)
dell’elaborazione del progetto di bilancio generale annuale da sottoporre al comitato direttivo;
d)
dell’elaborazione del programma di lavoro triennale da sottoporre al comitato direttivo;
e)
dell’elaborazione del quadro finanziario triennale da sottoporre al Consiglio;
f)
di una stretta cooperazione con gli organi preparatori del Consiglio, in particolare il CPS e l’EUMC, e della loro informazione;
g)
dell’elaborazione delle relazioni di cui all’, paragrafo 2;
h)
dell’elaborazione dello stato delle entrate e delle spese e dell’esecuzione del bilancio generale dell’Agenzia e dei bilanci relativi a progetti o programmi ad hoc affidati all’Agenzia;
i)
di provvedere all’amministrazione corrente dell’Agenzia;
j)
di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza;
k)
di tutte le questioni relative al personale.
4. Il direttore esecutivo, nell’ambito del programma di lavoro e del bilancio generale dell’Agenzia, dispone dei poteri per stipulare contratti e assumere personale. Il direttore esecutivo è l’ordinatore responsabile dell’attuazione dei bilanci gestiti dall’Agenzia.
5. Il direttore esecutivo risponde al comitato direttivo.
6. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.
Storico versioni
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