Art. 11

Personale

In vigore dal 12 lug 2011
Personale 1.   Il personale dell’Agenzia, incluso il direttore esecutivo, è composto da agenti contrattuali e da membri statutari assunti tra i candidati di tutti gli Stati membri partecipanti, su una base geografica quanto più ampia possibile, e delle istituzioni dell’UE. Il personale dell’Agenzia è selezionato dal direttore esecutivo in base a competenze e conoscenze specifiche e tramite procedure concorsuali eque e trasparenti. Il direttore esecutivo pubblica in anticipo i particolari relativi a tutti i posti disponibili e i criteri pertinenti al processo di selezione. In tutti i casi, le assunzioni devono garantire all’Agenzia i servizi di un personale caratterizzato dai più elevati standard di capacità ed efficacia. 2.   Il capo dell’Agenzia, su proposta del direttore esecutivo e previa consultazione con il comitato direttivo, nomina il personale dell’Agenzia a livello di quadri superiori e ne rinnova i contratti. 3.   Il personale dell’Agenzia è costituito da: a) personale assunto direttamente dall’Agenzia con contratti a termine, mediante selezione tra cittadini degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, approva i regolamenti applicabili a tale personale (2). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi conferiscano tale potere al comitato direttivo; b) esperti nazionali distaccati dagli Stati membri partecipanti in posti all’interno della struttura organizzativa dell’Agenzia oppure per compiti e progetti specifici. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, approva i regolamenti applicabili a tale personale (3). Il comitato direttivo riesamina e modifica, ove necessario, detti regolamenti qualora essi conferiscano tale potere al comitato direttivo; c) funzionari dell’Unione distaccati presso l’Agenzia per un periodo determinato e/o per compiti o progetti specifici, in funzione delle esigenze. 4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie tra l’Agenzia e qualsiasi persona soggetta ai regolamenti applicabili al personale dell’Agenzia.
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Personale (Art. 11 Decisione (UE) 2011/411) — Testo vigente | Portale Normativo