Art. 13
Bilancio generale
In vigore dal 12 lug 2011
Bilancio generale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il capo dell’Agenzia fornisce al comitato direttivo una stima complessiva del progetto di bilancio generale per l’esercizio successivo in relazione alle cifre previste nel quadro finanziario.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il capo dell’Agenzia propone il progetto di bilancio generale al comitato direttivo. Il progetto comprende:
a)
gli stanziamenti ritenuti necessari:
i)
per coprire i costi operativi, di personale e di riunione dell’Agenzia;
ii)
per consulenze esterne, in particolare analisi operative, indispensabili affinché l’Agenzia possa svolgere i suoi compiti, e per specifiche attività di ricerca e tecnologia a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti, in particolare studi tecnici di casi concreti e studi di fattibilità;
b)
una stima delle entrate necessarie per coprire le spese.
3. Il comitato direttivo mira ad assicurare che gli stanziamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), rappresentino una percentuale significativa degli stanziamenti complessivi di cui al paragrafo 2. Tali stanziamenti corrispondono alle esigenze effettive e consentono all’Agenzia di svolgere un ruolo operativo.
4. Il progetto di bilancio generale è corredato di una tabella dettagliata dell’organico e di motivazioni particolareggiate.
5. Il comitato direttivo, deliberando all’unanimità, può decidere che il progetto di bilancio generale copra altresì un particolare progetto o programma ove questo risulti chiaramente a beneficio comune di tutti gli Stati membri partecipanti.
6. Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.
7. Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi, quanto all’importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.
8. Le entrate comprendono:
a)
contributi degli Stati membri partecipanti all’Agenzia in base al criterio del reddito nazionale lordo (RNL);
b)
altre entrate.
Il progetto di bilancio generale prevede per le entrate con destinazione specifica una struttura d’accoglienza e, per quanto possibile, l’importo previsto.
9. Il comitato direttivo adotta il progetto di bilancio generale entro il 31 dicembre di ogni anno nell’ambito del quadro finanziario dell’Agenzia. In tale occasione, il comitato direttivo è presieduto dal capo dell’Agenzia ovvero da un rappresentante da questo designato o da un membro del comitato direttivo invitato dal capo dell’Agenzia a svolgere tale funzione. Il direttore esecutivo dichiara che il bilancio è stato adottato e lo notifica agli Stati membri partecipanti.
10. Se, all’inizio dell’esercizio, il progetto di bilancio generale non è stato adottato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o per altra sottodivisione, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente. Tale misura non può tuttavia avere per effetto di mettere a disposizione dell’Agenzia stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio generale in preparazione. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, a condizione che i complessivi stanziamenti di bilancio per tale esercizio finanziario non superino quelli iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente. Il direttore esecutivo può chiedere che siano versati i contributi necessari per coprire gli stanziamenti autorizzati ai sensi della presente disposizione, pagabili entro 30 giorni dall’invio della richiesta di contributi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:411:oj#art-13