Art. 12

Principi di bilancio

In vigore dal 12 lug 2011
Principi di bilancio 1.   I bilanci, stabiliti in euro, sono gli atti che prevedono ed autorizzano, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate e delle spese amministrate dall’Agenzia. 2.   Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 3.   In ciascun bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio corrispondente senza contrazione fra di esse. 4.   Il bilancio comporta stanziamenti dissociati, che danno luogo a stanziamenti d’impegno e a stanziamenti di pagamento, e stanziamenti non dissociati. 5.   Gli stanziamenti d’impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio in corso. È possibile tuttavia impegnare gli stanziamenti globalmente o procedere a impegni per frazioni annue. Gli impegni di stanziamenti sono contabilizzati sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre. 6.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall’esecuzione degli impegni giuridici sottoscritti durante l’esercizio in corso e/o durante gli esercizi precedenti. I pagamenti sono imputati sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre. 7.   Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell’esercizio stesso. 8.   La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione a una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti. 9.   Gli stanziamenti sono utilizzati secondo i principi di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia.
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