Art. 14
Bilanci rettificativi
In vigore dal 12 lug 2011
Bilanci rettificativi
1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore esecutivo può proporre un progetto di rettifica del bilancio entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario.
2. Il progetto di rettifica del bilancio è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell’urgenza.
3. Qualora i limiti stabiliti nel quadro finanziario siano giudicati insufficienti a motivo di circostanze eccezionali e impreviste, tenuto altresì pienamente conto delle norme di cui all’, paragrafi 2 e 3, il comitato direttivo sottoporrà il bilancio di rettifica per l’adozione al Consiglio, che delibera all’unanimità.
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