Art. 14

Bilanci rettificativi

In vigore dal 12 lug 2011
Bilanci rettificativi 1.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore esecutivo può proporre un progetto di rettifica del bilancio entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario. 2.   Il progetto di rettifica del bilancio è redatto, proposto, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio generale entro i limiti stabiliti nel quadro finanziario. Il comitato direttivo delibera tenendo conto dell’urgenza. 3.   Qualora i limiti stabiliti nel quadro finanziario siano giudicati insufficienti a motivo di circostanze eccezionali e impreviste, tenuto altresì pienamente conto delle norme di cui all’, paragrafi 2 e 3, il comitato direttivo sottoporrà il bilancio di rettifica per l’adozione al Consiglio, che delibera all’unanimità.
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Bilanci rettificativi (Art. 14 Decisione (UE) 2011/411) — Testo vigente | Portale Normativo