Art. 15
Entrate con destinazione specifica
In vigore dal 12 lug 2011
Entrate con destinazione specifica
1. L’Agenzia può ricevere, a titolo di entrate con destinazione specifica, i contributi finanziari, da iscrivere nel bilancio generale, destinati a coprire costi diversi da quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i), ossia contributi:
a)
a carico del bilancio generale dell’Unione europea decisi caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali ad esso applicabili;
b)
degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze.
2. Le entrate con destinazione specifica possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:411:oj#art-15