Art. 15

Entrate con destinazione specifica

In vigore dal 12 lug 2011
Entrate con destinazione specifica 1.   L’Agenzia può ricevere, a titolo di entrate con destinazione specifica, i contributi finanziari, da iscrivere nel bilancio generale, destinati a coprire costi diversi da quelli di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto i), ossia contributi: a) a carico del bilancio generale dell’Unione europea decisi caso per caso, nel pieno rispetto delle norme, delle procedure e degli iter decisionali ad esso applicabili; b) degli Stati membri, di Stati terzi o di altre parti terze. 2.   Le entrate con destinazione specifica possono essere utilizzate solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica.
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