Art. 17
Gestione da parte dell’Agenzia delle spese per conto degli Stati membri
In vigore dal 12 lug 2011
Gestione da parte dell’Agenzia delle spese per conto degli Stati membri
1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l’Agenzia possa essere incaricata dagli Stati membri della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza.
2. Il comitato direttivo, nella sua decisione, può autorizzare l’Agenzia a stipulare contratti a nome di taluni Stati membri. Può autorizzare l’Agenzia a raccogliere in via preliminare presso tali Stati membri i fondi necessari per onorare i contratti stipulati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:411:oj#art-17