Art. 19
Approvazione di progetti o programmi ad hoc della categoria A (opt out) e relativi bilanci ad hoc
In vigore dal 12 lug 2011
Approvazione di progetti o programmi ad hoc della categoria A (opt out) e relativi bilanci ad hoc
1. Uno o più Stati membri partecipanti o il direttore esecutivo possono sottoporre al comitato direttivo un progetto o programma ad hoc di competenza dell’Agenzia che presuma la partecipazione di tutti gli Stati membri partecipanti. Il comitato direttivo è informato dell’eventuale bilancio ad hoc, relativo al progetto o programma proposto, e dei potenziali contributi di parti terze.
2. Tutti gli Stati membri partecipanti sono, in linea di principio, contributori e informano il direttore esecutivo delle loro intenzioni in proposito.
3. Il comitato direttivo approva la realizzazione del progetto o programma ad hoc.
4. Il comitato direttivo può decidere, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro partecipante, di istituire un comitato incaricato di controllare la gestione e l’attuazione del progetto o programma ad hoc. Il comitato è composto da delegati di ciascun Stato membro contributore e, qualora l’Unione contribuisca al progetto o programma, da un rappresentante della Commissione. La decisione del comitato direttivo specifica il mandato e la durata del comitato.
5. Per il progetto o programma ad hoc gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano:
a)
le norme che disciplinano la gestione del progetto o programma;
b)
ove opportuno, il bilancio ad hoc relativo al progetto o programma, il criterio di ripartizione dei contributi e le necessarie norme di attuazione;
c)
la partecipazione delle parti terze al comitato di cui al paragrafo 4. Tale partecipazione non pregiudica l’autonomia decisionale dell’Unione.
6. Se l’Unione contribuisce a un progetto o programma ad hoc la Commissione partecipa alle decisioni di cui al paragrafo 5, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.
Storico versioni
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