Art. 20
Approvazione di progetti o programmi ad hoc della categoria B (opt in) e relativi bilanci ad hoc
In vigore dal 12 lug 2011
Approvazione di progetti o programmi ad hoc della categoria B (opt in) e relativi bilanci ad hoc
1. Uno o più Stati membri partecipanti possono informare il comitato direttivo che intendono realizzare un progetto o programma ad hoc di competenza dell’Agenzia e, se del caso, il relativo bilancio ad hoc. Il comitato direttivo è informato del bilancio ad hoc, se esistente, da associare al progetto o programma proposto e dei dettagli, se rilevanti, sulle risorse umane da destinare a tale progetto o programma nonché dei potenziali contributi di parti terze.
2. Nella prospettiva di massimizzare le opportunità di cooperazione, tutti gli Stati membri partecipanti sono informati tempestivamente del progetto o programma ad hoc, comprese le condizioni per estendere la partecipazione, affinché possano manifestare un interesse a parteciparvi. Inoltre, il promotore/i promotori del progetto o programma si adopera/adoperano per estendere quanto più possibile la base di partecipazione. La partecipazione è stabilita caso per caso dai promotori.
3. Il progetto o programma ad hoc è allora considerato progetto o programma dell’Agenzia, a meno che il comitato direttivo non decida altrimenti entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. Qualsiasi Stato membro partecipante che, in una fase successiva, desideri prendere parte al progetto o programma ad hoc notifica la sua intenzione agli Stati membri contributori. Entro due mesi dalla ricezione di detta notifica e tenendo in debita considerazione le condizioni comunicate agli Stati membri partecipanti insieme alle informazioni sul progetto o programma, gli Stati membri contributori decidono di concerto in merito alla partecipazione dello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri contributori adottano le decisioni necessarie per l’elaborazione e l’esecuzione del progetto o programma ad hoc e, ove opportuno, il relativo bilancio. Se l’Unione contribuisce a tale progetto o programma la Commissione partecipa alle decisioni di cui al presente paragrafo, nel pieno rispetto delle procedure decisionali applicabili al bilancio generale dell’Unione europea. Gli Stati membri contributori tengono opportunamente informato il comitato direttivo degli sviluppi relativi a tale progetto o programma.
Storico versioni
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