Art. 18

Esecuzione del bilancio

In vigore dal 12 lug 2011
Esecuzione del bilancio 1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità, adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Agenzia (5). Il comitato direttivo, deliberando all’unanimità, riesamina e modifica dette disposizioni, ove necessario. 2.   Se necessario e fatta salva la pertinente normativa dell’UE, il comitato direttivo adotta, su proposta del direttore esecutivo, le modalità per l’esecuzione e il controllo del bilancio, in particolare in materia di aggiudicazione dei contratti. Il comitato direttivo assicura, in particolare, che siano tenuti in debito conto la sicurezza dell’approvvigionamento e le esigenze legate alla tutela sia del segreto in materia di difesa che dei diritti di proprietà intellettuale. 3.   Le modalità e le disposizioni finanziarie di cui al presente articolo non si applicano ai progetti e ai programmi ad hoc menzionati negli .
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Esecuzione del bilancio (Art. 18 Decisione (UE) 2011/411) — Testo vigente | Portale Normativo