Art. 22
Partecipazione di parti terze
In vigore dal 12 lug 2011
Partecipazione di parti terze
1. Ad un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma degli e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l’Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma.
2. Per i progetti elaborati a norma dell’, gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.
3. Per i progetti elaborati a norma dell’, gli Stati membri contributori decidono tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo.
4. Qualora l’Unione contribuisca a un progetto o programma ad hoc, la Commissione partecipa alle decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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