Art. 22

Partecipazione di parti terze

In vigore dal 12 lug 2011
Partecipazione di parti terze 1.   Ad un particolare progetto o programma ad hoc, elaborato a norma degli e al relativo bilancio, possono contribuire parti terze. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, approva se del caso accordi ad hoc tra l’Agenzia e parti terze per ciascun particolare progetto o programma. 2.   Per i progetti elaborati a norma dell’, gli Stati membri contributori, riuniti in sede di comitato direttivo, approvano tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo. 3.   Per i progetti elaborati a norma dell’, gli Stati membri contributori decidono tutte le modalità necessarie con le parti terze interessate in relazione al loro contributo. 4.   Qualora l’Unione contribuisca a un progetto o programma ad hoc, la Commissione partecipa alle decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
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