Art. 24

Accordi amministrativi e altre questioni

In vigore dal 12 lug 2011
Accordi amministrativi e altre questioni 1.   Per svolgere la sua missione l’Agenzia può concludere accordi amministrativi con paesi terzi, organizzazioni ed entità. Tali accordi riguardano in particolare: a) principi che regolano i rapporti fra l’Agenzia e la parte terza; b) modalità di consultazione su argomenti connessi ai lavori dell’Agenzia; c) questioni inerenti alla sicurezza. L’Agenzia opera nel rispetto del quadro istituzionale unico e dell’autonomia decisionale dell’UE. Ciascun accordo è concluso dal comitato direttivo previa approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità. 2.   L’Agenzia sviluppa assidue relazioni di lavoro con i pertinenti elementi dell’OCCAR e l’accordo quadro della LoI al fine di integrare detti elementi o assimilarne i principi e le pratiche a tempo debito, se del caso e di comune accordo. 3.   L’applicazione delle procedure del CDM garantisce la trasparenza reciproca e sviluppi coerenti nel settore delle capacità. Altre relazioni di lavoro tra l’Agenzia e i competenti organi della NATO sono definite tramite un accordo amministrativo di cui al paragrafo 1, nel pieno rispetto del quadro stabilito per la cooperazione e la consultazione UE-NATO. 4.   Nell’ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l’Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con organizzazioni ed entità diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi. 5.   Nell’ambito degli accordi di cui al paragrafo 1 l’Agenzia può stabilire relazioni di lavoro con Stati terzi al fine di agevolare la loro eventuale partecipazione a progetti e programmi specifici. 6.   La massima trasparenza possibile riguardo a progetti e programmi specifici dell’Agenzia è fornita agli ex membri del gruppo per gli armamenti dell’Europa occidentale non appartenenti all’Unione europea in vista della loro partecipazione, se necessario. Al fine di disporre di un forum per lo scambio di opinioni e informazioni su questioni di interesse comune che rientrano nell’ambito della missione dell’Agenzia è istituito, al riguardo, un comitato consultivo presieduto dal direttore esecutivo o dal suo rappresentante e comprendente un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante e un rappresentante della Commissione, nonché rappresentanti degli ex membri del GAEO non appartenenti all’Unione europea secondo modalità da convenire con gli stessi. 7.   Su richiesta, possono inoltre partecipare al comitato consultivo di cui al paragrafo 6 altri membri europei della NATO non appartenenti all’UE secondo modalità da convenire con gli stessi. 8.   Il comitato consultivo di cui al paragrafo 6 può costituire inoltre un forum per il dialogo con altre parti terze su questioni specifiche di interesse comune di competenza dell’Agenzia e può inoltre contribuire a garantire che le stesse siano tenute debitamente informate degli sviluppi sulle questioni di interesse comune e delle opportunità di cooperazione futura.
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Accordi amministrativi e altre questioni (Art. 24 Decisione (UE) 2011/411) — Testo vigente | Portale Normativo