Art. 25

Privilegi e immunità

In vigore dal 12 lug 2011
Privilegi e immunità I privilegi e le immunità del direttore esecutivo e dei membri del personale dell’Agenzia sono indicati nella decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 novembre 2004, concernente i privilegi e le immunità accordati all’Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale. I privilegi e le immunità dell’Agenzia sono indicati nel protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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Privilegi e immunità (Art. 25 Decisione (UE) 2011/411) — Testo vigente | Portale Normativo