Art. 23

Associazione ai lavori dell’Agenzia

In vigore dal 12 lug 2011
Associazione ai lavori dell’Agenzia 1.   La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell’Agenzia. 2.   La Commissione può inoltre partecipare ai progetti e ai programmi dell’Agenzia. 3.   L’Agenzia stabilisce le necessarie disposizioni amministrative e le relazioni di lavoro con la Commissione, in particolare al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività dell’Unione sono rilevanti per le missioni dell’Agenzia e in cui le attività dell’Agenzia hanno attinenza con quelle dell’Unione. 4.   L’Agenzia e la Commissione, o gli Stati membri contributori e la Commissione, stabiliscono di comune accordo le modalità necessarie per coprire caso per caso i contributi a carico del bilancio generale dell’UE a norma degli .
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Associazione ai lavori dell’Agenzia (Art. 23 Decisione (UE) 2011/411) — Testo vigente | Portale Normativo