Art. 6 · Personalità giuridica

Art. 6

Personalità giuridica

In vigore dal 12 lug 2011
Personalità giuridica L’Agenzia dispone della personalità giuridica per svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire all’Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei rispettivi ordinamenti. L’Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private.
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