Art. 9

In vigore dal 9 giu 2011
Uno Stato membro che, dopo la trasmissione iniziale da parte della Commissione del modulo relativo al profilo dei paesi che lo riguarda, desidera modificare le informazioni contenute in tale modulo, ne informa direttamente l’Ufficio permanente o procede direttamente, in caso di uso della versione elettronica del modulo relativo al profilo dei paesi, alla modifica necessaria. Ne informa contestualmente la Commissione.
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eli:dec:2011:432:oj#art-9

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