Art. 6

In vigore dal 9 giu 2011
All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula le dichiarazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), della convenzione relativa alle informazioni o ai documenti richiesti dagli Stati membri e di cui all’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione relativa alle lingue accettate dagli Stati membri oltre alle loro lingue ufficiali, nonché la dichiarazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, della convenzione. Il testo di tali dichiarazioni è accluso come allegato III della presente decisione.
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Art. 6 Decisione (UE) 2011/432 — Testo vigente | Portale Normativo