Art. 7
In vigore dal 9 giu 2011
1. Entro il 10 dicembre 2012, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
gli estremi delle autorità centrali designate a norma dell’, paragrafo 3, della convenzione; e
b)
le informazioni sulle leggi, sulle procedure e sui servizi di cui all’articolo 57 della convenzione.
2. Ai fini della trasmissione delle informazioni alla Commissione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il modulo relativo al profilo dei paesi raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, se possibile nella versione elettronica.
3. Allorché l’Unione deposita lo strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, la Commissione trasmette all’Ufficio permanente («l’Ufficio permanente») i singoli moduli relativi al profilo dei paesi compilati dagli Stati membri.
Storico versioni
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