Art. 8

In vigore dal 9 giu 2011
Uno Stato membro che auspica un ritiro della riserva che lo riguarda di cui all’allegato II o una modifica o un ritiro della dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III o l’aggiunta di una dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III informa il Consiglio e la Commissione del ritiro, della modifica o dell’aggiunta auspicati. L’Unione procede successivamente alla notifica appropriata presso il depositario conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, della convenzione.
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Art. 8 Decisione (UE) 2011/432 — Testo vigente | Portale Normativo