Art. 5
In vigore dal 9 giu 2011
All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula la riserva di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della convenzione, relativa agli Stati membri che si oppongono all’uso o dell’inglese o del francese nelle comunicazioni tra autorità centrali.
Il testo di tale riserva è accluso come allegato II della presente decisione.
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