Art. 4

In vigore dal 9 giu 2011
1.   All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione dichiara, a norma dell’, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi. Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione B dell’allegato I della presente decisione. 2.   All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula al tempo stesso la dichiarazione unilaterale il cui testo è accluso come allegato IV della presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2011/432 — Testo vigente | Portale Normativo