Art. 4
In vigore dal 9 giu 2011
1. All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione dichiara, a norma dell’, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.
Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione B dell’allegato I della presente decisione.
2. All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula al tempo stesso la dichiarazione unilaterale il cui testo è accluso come allegato IV della presente decisione.
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