Art. 13

In vigore dal 23 nov 2010
1.   Gli indennizzi da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti devono essere versati entro 90 giorni dalla data: a) della macellazione o dell’abbattimento dell’animale; b) della distruzione dei prodotti; o c) della presentazione della domanda compilata da parte del proprietario. 2.   Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (9).
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Art. 13 Decisione (UE) 2010/712 — Testo vigente | Portale Normativo