Art. 11
Rabbia
In vigore dal 23 nov 2010
Rabbia
1. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012.
2. Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
3. Il secondo anno relativo ai programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
4. Il quarto anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
5. Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;
b)
è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
l’esecuzione di esami di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;
ii)
l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;
iii)
il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;
iv)
l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;
v)
l’acquisto e la distribuzione al bestiame di vaccini parenterali; e
c)
per il 2011 non supera i seguenti importi:
i)
2 250 000 EUR per l’Italia;
ii)
1 800 000 EUR per la Lettonia;
iii)
2 700 000 EUR per la Lituania;
iv)
200 000 EUR per l’Austria;
v)
740 000 EUR per la Slovenia.
6. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test sierologico
:
12 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
:
12 EUR per test;
c)
test di immunofluorescenza (FAT)
:
18 EUR per test;
d)
acquisto di vaccini orali ed esche
:
0,60 EUR per dose;
e)
distribuzione di vaccini orali ed esche
:
0,35 EUR per dose;
f)
acquisto di vaccini parenterali
:
1 EUR per dose;
g)
vaccinazione contro la rabbia di animali d’allevamento
:
1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero delle dosi di vaccino usate.
7. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 5 e 6, per la parte del programma della Lituania attuato al di fuori del suo territorio il contributo finanziario dell’Unione:
a)
è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini orali e delle esche;
b)
è fissato al 100 %; e
c)
per il 2011 non supera 1 100 000 EUR.
8. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 7 non supera in media gli importi seguenti:
a)
acquisto di vaccini orali ed esche
:
0,60 EUR per dose;
b)
distribuzione di vaccini orali ed esche
:
0,35 EUR per dose.
Storico versioni
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