Art. 11

Rabbia

In vigore dal 23 nov 2010
Rabbia 1.   Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2012. 2.   Il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. 3.   Il secondo anno relativo ai programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 4.   Il quarto anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 5.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento; b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) l’esecuzione di esami di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia; ii) l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia; iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino; iv) l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche; v) l’acquisto e la distribuzione al bestiame di vaccini parenterali; e c) per il 2011 non supera i seguenti importi: i) 2 250 000 EUR per l’Italia; ii) 1 800 000 EUR per la Lettonia; iii) 2 700 000 EUR per la Lituania; iv) 200 000 EUR per l’Austria; v) 740 000 EUR per la Slovenia. 6.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test sierologico : 12 EUR per test; b) test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa : 12 EUR per test; c) test di immunofluorescenza (FAT) : 18 EUR per test; d) acquisto di vaccini orali ed esche : 0,60 EUR per dose; e) distribuzione di vaccini orali ed esche : 0,35 EUR per dose; f) acquisto di vaccini parenterali : 1 EUR per dose; g) vaccinazione contro la rabbia di animali d’allevamento : 1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero delle dosi di vaccino usate. 7.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 5 e 6, per la parte del programma della Lituania attuato al di fuori del suo territorio il contributo finanziario dell’Unione: a) è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini orali e delle esche; b) è fissato al 100 %; e c) per il 2011 non supera 1 100 000 EUR. 8.   Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 7 non supera in media gli importi seguenti: a) acquisto di vaccini orali ed esche : 0,60 EUR per dose; b) distribuzione di vaccini orali ed esche : 0,35 EUR per dose.
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Rabbia (Art. 11 Decisione (UE) 2010/712) — Testo vigente | Portale Normativo