Art. 9

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

In vigore dal 23 nov 2010
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie 1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; b) è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) l’esecuzione di test rapidi secondo quanto disposto dall’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, dall’allegato III, capitolo A, parti I e II, punti da 1 a 5, e dall’allegato VII del medesimo regolamento; ii) test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), sub i) del regolamento (CE) n. 999/2001; c) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per: i) gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti nell’ambito dei rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie; ii) l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione; e d) non supera i seguenti importi: i) 2 300 000 EUR per il Belgio; ii) 630 000 EUR per la Bulgaria; iii) 1 530 000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 1 570 000 EUR per la Danimarca; v) 11 750 000 EUR per la Germania; vi) 330 000 EUR per l’Estonia; vii) 4 250 000 EUR per l’Irlanda; viii) 2 500 000 EUR per la Grecia; ix) 6 150 000 EUR per la Spagna; x) 19 850 000 EUR per la Francia; xi) 7 000 000 EUR per l’Italia; xii) 3 200 000 EUR per Cipro; xiii) 420 000 EUR per la Lettonia; xiv) 720 000 EUR per la Lituania; xv) 125 000 EUR per il Lussemburgo; xvi) 1 380 000 EUR per l’Ungheria; xvii) 25 000 EUR per Malta; xviii) 3 530 000 EUR per i Paesi Bassi; xix) 1 800 000 EUR per l’Austria; xx) 5 440 000 EUR per la Polonia; xxi) 1 450 000 EUR per il Portogallo; xxii) 1 850 000 EUR per la Romania; xxiii) 275 000 EUR per la Slovenia; xxiv) 860 000 EUR per la Slovacchia; xxv) 680 000 EUR per la Finlandia; xxvi) 1 050 000 EUR per la Svezia; xxvii) 6 250 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti e agli animali abbattuti e distrutti e non può superare in media gli importi seguenti: a) test effettuati su bovini : 8 EUR per test; b) test effettuati su ovini e caprini : 25 EUR per test; c) test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale : 175 EUR per test; d) test di genotipizzazione : 10 EUR per test; e) bovini abbattuti : 500 EUR per animale; f) pecore o capre abbattute : 70 EUR per animale.
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