Art. 12
Spese ammissibili
In vigore dal 23 nov 2010
Spese ammissibili
1. Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell’Unione dagli articoli da 1 a 11, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell’allegato.
2. Sono ammissibili al cofinanziamento tramite un contributo finanziario dell’Unione esclusivamente le spese sostenute nella realizzazione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 11 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri, ad eccezione delle spese di cui all’, paragrafo 4, e all’articolo11, paragrafo 7.
Storico versioni
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