Art. 14
In vigore dal 23 nov 2010
1. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto e altri tributi.
2. Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.
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