Art. 15
In vigore dal 23 nov 2010
1. Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 1 a 11 («i programmi») è concesso a condizione che gli Stati membri:
a)
attuino i programmi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;
b)
mettano in vigore entro il 1o gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’attuazione dei programmi;
c)
trasmettano alla Commissione entro il 31 luglio 2011 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;
d)
presentino alla Commissione, limitatamente ai programmi di cui all’, mediante l’apposito sistema on line, una relazione semestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, entro quattro settimane dalla fine dell’ultimo mese di riferimento di detta relazione;
e)
presentino alla Commissione entro il 30 aprile 2012, conformemente all’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione annuale dettagliata sull’esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
f)
attuino i programmi efficacemente;
g)
non presentino altre richieste di contributo all’Unione per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza.
2. Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell’Unione tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.
Storico versioni
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