Art. 10
Rabbia
In vigore dal 23 nov 2010
Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;
b)
è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
l’esecuzione di esami di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;
ii)
l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;
iii)
il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;
iv)
l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;
v)
l’acquisto e la distribuzione al bestiame di vaccini parenterali; e
c)
non supera i seguenti importi:
i)
1 800 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
620 000 EUR per l’Estonia;
iii)
1 450 000 EUR per l’Ungheria;
iv)
6 500 000 EUR per la Polonia;
v)
5 000 000 EUR per la Romania;
vi)
700 000 EUR per la Slovacchia;
vii)
170 000 EUR per la Finlandia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test sierologico
:
12 EUR per test;
b)
test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa
:
12 EUR per test;
c)
test di immunofluorescenza (FAT)
:
18 EUR per test;
d)
acquisto di vaccini orali ed esche
:
0,60 EUR per dose;
e)
distribuzione di vaccini orali ed esche
:
0,35 EUR per dose;
f)
acquisto di vaccini parenterali
:
1 EUR per dose;
g)
vaccinazione contro la rabbia di animali d’allevamento
:
1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero delle dosi di vaccino usate.
4. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per la parte del programma della Slovacchia attuato al di fuori del suo territorio il contributo finanziario dell’Unione:
a)
è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;
b)
è fissato al 100 %; e
c)
non supera 250 000 EUR.
5. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 4 non supera in media gli importi seguenti:
a)
acquisto di vaccini orali ed esche
:
0,60 EUR per dose;
b)
distribuzione di vaccini orali ed esche
:
0,35 EUR per dose.
Storico versioni
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