Art. 10

Rabbia

In vigore dal 23 nov 2010
Rabbia 1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento; b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) l’esecuzione di esami di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia; ii) l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia; iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino; iv) l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche; v) l’acquisto e la distribuzione al bestiame di vaccini parenterali; e c) non supera i seguenti importi: i) 1 800 000 EUR per la Bulgaria; ii) 620 000 EUR per l’Estonia; iii) 1 450 000 EUR per l’Ungheria; iv) 6 500 000 EUR per la Polonia; v) 5 000 000 EUR per la Romania; vi) 700 000 EUR per la Slovacchia; vii) 170 000 EUR per la Finlandia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test sierologico : 12 EUR per test; b) test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa : 12 EUR per test; c) test di immunofluorescenza (FAT) : 18 EUR per test; d) acquisto di vaccini orali ed esche : 0,60 EUR per dose; e) distribuzione di vaccini orali ed esche : 0,35 EUR per dose; f) acquisto di vaccini parenterali : 1 EUR per dose; g) vaccinazione contro la rabbia di animali d’allevamento : 1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero delle dosi di vaccino usate. 4.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per la parte del programma della Slovacchia attuato al di fuori del suo territorio il contributo finanziario dell’Unione: a) è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche; b) è fissato al 100 %; e c) non supera 250 000 EUR. 5.   Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 4 non supera in media gli importi seguenti: a) acquisto di vaccini orali ed esche : 0,60 EUR per dose; b) distribuzione di vaccini orali ed esche : 0,35 EUR per dose.
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