Art. 9

Strumenti dell’azione esterna e programmazione

In vigore dal 26 lug 2010
Strumenti dell’azione esterna e programmazione 1.   La gestione dei programmi di cooperazione esterna dell’Unione è di competenza della Commissione, fatti salvi i rispettivi ruoli della Commissione e del SEAE nella programmazione descritti ai paragrafi seguenti. 2.   L’alto rappresentante assicura il coordinamento politico globale dell’azione esterna dell’Unione, garantendone l’unità, la coerenza e l’efficacia, in particolare attraverso i seguenti strumenti di assistenza esterna: — lo strumento di cooperazione allo sviluppo (13), — il fondo europeo di sviluppo (14), — lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (15), — lo strumento europeo di vicinato e partenariato (16), — lo strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati (17), — lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (18), — lo strumento per la stabilità, riguardante l’assistenza prevista dall’ del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). 3.   In particolare, il SEAE contribuisce al ciclo di programmazione e gestione degli strumenti di cui al paragrafo 2 in funzione delle finalità politiche indicate in tali strumenti. Esso è responsabile della preparazione delle seguenti decisioni della Commissione inerenti alle tappe strategiche e pluriennali nell’ambito del ciclo di programmazione: i) assegnazione di fondi ai paesi per stabilire la dotazione finanziaria globale di ciascuna regione, fatta salva la ripartizione indicativa del quadro finanziario pluriennale. All’interno di ciascuna regione una parte del finanziamento sarà riservata ai programmi regionali; ii) documenti di strategia nazionale e regionale; iii) programmi indicativi nazionali e regionali. In conformità dell’, l’alto rappresentante e il SEAE lavorano con i pertinenti membri e servizi della Commissione nell’intero ciclo di programmazione, pianificazione ed attuazione degli strumenti di cui al paragrafo 2, fatto salvo l’, paragrafo 3. Tutte le proposte di decisione saranno elaborate secondo le procedure della Commissione e saranno sottoposte alla Commissione per adozione. 4.   Per quanto attiene al fondo europeo di sviluppo e allo strumento di cooperazione allo sviluppo, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti di programmazione di cui al paragrafo 3, sono elaborate congiuntamente dai servizi competenti del SEAE e della Commissione sotto la responsabilità del commissario responsabile della politica di sviluppo e sono quindi presentate congiuntamente con l’alto rappresentante per adozione da parte della Commissione. I programmi tematici diversi dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, dallo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e dalla parte dello strumento per la stabilità di cui al paragrafo 2, settimo trattino, sono elaborati dal pertinente servizio della Commissione sotto la guida del commissario responsabile della politica di sviluppo e presentati al collegio dei commissari di concerto con l’alto rappresentante e gli altri commissari pertinenti. 5.   Per quanto attiene allo strumento europeo di vicinato e partenariato, le proposte, comprese quelle inerenti a modifiche dei regolamenti di base e dei documenti di programmazione di cui al paragrafo 3, sono elaborate congiuntamente dai servizi competenti del SEAE e della Commissione sotto la responsabilità del commissario responsabile della politica di vicinato e sono presentate congiuntamente con l’alto rappresentante per adozione da parte della Commissione. 6.   Le azioni nel quadro del bilancio della PESC, dello strumento per la stabilità ad eccezione della parte di cui al paragrafo 2, settimo trattino, dello strumento per la cooperazione con i paesi industrializzati, delle azioni per la comunicazione e la diplomazia aperta e delle missioni di osservazione elettorale sono sotto la responsabilità dell’alto rappresentante/del SEAE. La Commissione è responsabile della loro esecuzione finanziaria sotto l’autorità dell’alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente della Commissione. Il servizio della Commissione responsabile di tale esecuzione è situato nello stesso posto del SEAE.
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