Art. 11
Accesso ai documenti, archivi e protezione dei dati
In vigore dal 26 lug 2010
Accesso ai documenti, archivi e protezione dei dati
1. Il SEAE applica le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (22). L’alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione applicabili al SEAE.
2. Il segretario generale esecutivo del SEAE organizza gli archivi del servizio. Gli archivi pertinenti dei servizi trasferiti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione sono trasferiti al SEAE.
3. Il SEAE tutela le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (23). L’alto rappresentante stabilisce le modalità di attuazione applicabili al SEAE.
Storico versioni
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