Art. 13

Disposizioni finali e generali

In vigore dal 26 lug 2010
Disposizioni finali e generali 1.   L’alto rappresentante, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri sono responsabili dell’attuazione della presente decisione e adottano tutte le misure a tal fine necessarie. 2.   L’alto rappresentante presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento del SEAE entro la fine del 2011. Tale relazione riguarda, in particolare, l’attuazione dell’, paragrafi 3 e 10, e dell’. 3.   Entro il primo semestre del 2013 l’alto rappresentante effettua un riesame dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE, che riguarderà anche l’attuazione dell’, paragrafi 6, 8 e 11. Il riesame è corredato, ove opportuno, di adeguate proposte di revisione della presente decisione. In tal caso, entro l’inizio del 2014, il Consiglio procede alla revisione della presente decisione alla luce del riesame, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, TUE. 4.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Gli effetti delle disposizioni sulla gestione finanziaria e sulle assunzioni decorrono dall’adozione delle necessarie modifiche dello statuto, del RAA e del regolamento finanziario, nonché del bilancio rettificativo. Ai fini di un’agevole transizione, l’alto rappresentante, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione definiscono le necessarie modalità e avviano consultazioni con gli Stati membri. 5.   Entro un mese dall’entrata in vigore della presente decisione, l’alto rappresentante presenta alla Commissione una stima delle entrate e delle spese del SEAE, compresa una tabella dell’organico, per consentire alla Commissione di presentare un progetto di bilancio rettificativo. 6.   La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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