Art. 12
Beni immobili
In vigore dal 26 lug 2010
Beni immobili
1. Il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione adottano tutte le misure necessarie affinché i trasferimenti di cui all’ possano essere accompagnati dai trasferimenti degli immobili del Consiglio e della Commissione necessari al funzionamento del SEAE.
2. Le condizioni alle quali i beni immobili sono messi a disposizione dell’amministrazione centrale del SEAE e delle delegazioni dell’Unione sono stabilite di concerto dall’alto rappresentante e dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione, a seconda dei casi.
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