Art. 7
Disposizioni transitorie relative al personale
In vigore dal 26 lug 2010
Disposizioni transitorie relative al personale
1. I pertinenti servizi e funzioni del segretariato generale del Consiglio e della Commissione elencati in allegato sono trasferiti al SEAE. I funzionari e gli agenti temporanei che occupano un posto nei servizi o funzioni elencati in allegato sono trasferiti al SEAE. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per gli agenti contrattuali e locali assegnati a tali servizi e funzioni. Gli END che lavorano in tali servizi o funzioni sono parimenti trasferiti al SEAE con il consenso delle autorità dello Stato membro di origine.
Gli effetti di detti trasferimenti decorrono dal 1o gennaio 2011.
Conformemente allo statuto, all’atto del trasferimento al SEAE l’alto rappresentante assegna ciascun funzionario ad un posto nel gruppo di funzioni corrispondente al grado di tale funzionario.
2. Restano valide le procedure di assunzione del personale a copertura dei posti trasferiti al SEAE in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione: esse sono espletate e concluse sotto l’autorità dell’alto rappresentante in conformità del rispettivo avviso di posto vacante e delle norme applicabili dello statuto e del RAA.
Storico versioni
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