Art. 6

Personale

In vigore dal 26 lug 2010
Personale 1.   Il presente articolo, ad eccezione del paragrafo 3, si applica fatti salvi lo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e il regime applicabile agli altri agenti («RAA»), comprese le modifiche apportate a tali norme, in conformità dell’articolo 336 TFUE, per adeguarli alle esigenze del SEAE. 2.   Il SEAE è composto di funzionari e altri agenti dell’Unione europea, tra cui membri dei servizi diplomatici degli Stati membri nominati agenti temporanei. A tale personale si applicano lo statuto e il RAA. 3.   Se necessario, il SEAE può fare ricorso, in casi specifici, a un numero limitato di esperti nazionali distaccati (END) specializzati. L’alto rappresentante adotta le norme, equivalenti a quelle previste dalla decisione 2003/479/CE del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio (12), in virtù delle quali gli END sono messi a disposizione del SEAE per offrirgli competenze specialistiche. 4.   Il personale del SEAE esercita le proprie funzioni e conforma la propria condotta tenendo presente unicamente l’interesse dell’Unione. Fatti salvi l’, paragrafo 1, terzo trattino, l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 3, esso non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei al SEAE ovvero da organismi o persone diversi dall’alto rappresentante. In conformità dell’, secondo comma, dello statuto, il personale del SEAE non accetta compensi di qualsiasi natura da enti o persone estranei al SEAE. 5.   I poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e all’autorità abilitata a concludere i contratti dal RAA sono esercitati dall’alto rappresentante, che li può delegare all’interno del SEAE. 6.   Le assunzioni al SEAE si fondano sul merito, assicurando nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere. Il personale del SEAE include una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri. Il riesame di cui all’, paragrafo 3, contempla anche questa materia e include, ove opportuno, suggerimenti di provvedimenti specifici supplementari intesi a correggere possibili squilibri. 7.   I funzionari dell’Unione e gli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri hanno gli stessi diritti ed obblighi e ricevono pari trattamento, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti. Nell’assegnazione dei compiti in tutti i settori di attività e in tutte le politiche attuate dal SEAE non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari dell’Unione. In conformità delle disposizioni del regolamento finanziario, gli Stati membri assistono l’Unione nell’esecuzione delle responsabilità finanziarie degli agenti temporanei del SEAE provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri, che derivano da responsabilità a norma dell’articolo 66 del regolamento finanziario. 8.   L’alto rappresentante stabilisce le procedure di selezione del personale del SEAE, che sono effettuate mediante una procedura trasparente fondata sul merito, allo scopo di assicurare i servizi di un personale con i più elevati standard di competenza, efficienza e integrità, garantendo nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere e una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri nel SEAE. I rappresentanti degli Stati membri, del segretariato generale del Consiglio e della Commissione intervengono nella procedura di assunzione a copertura dei posti vacanti nel SEAE. 9.   Una volta che il SEAE avrà raggiunto la piena capacità, il personale proveniente dagli Stati membri di cui al paragrafo 2, primo comma, dovrebbe rappresentare almeno un terzo dell’organico del SEAE di livello AD. Parimenti, i funzionari dell’Unione dovrebbero rappresentare almeno il 60 % dell’organico del SEAE di livello AD, inclusi i membri dei servizi diplomatici degli Stati membri divenuti funzionari dell’Unione in conformità delle disposizioni dello statuto. L’alto rappresentante presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla copertura dei posti al SEAE. 10.   L’alto rappresentante stabilisce le norme relative alla mobilità per assicurare che i membri del personale del SEAE beneficino di un elevato grado di mobilità. Al personale di cui all’, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino, si applicano modalità specifiche. In linea di principio, tutto il personale del SEAE è assegnato periodicamente alle delegazioni dell’Unione. L’alto rappresentante stabilisce le norme al riguardo. 11.   Conformemente alle disposizioni applicabili del proprio diritto nazionale, ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari divenuti agenti temporanei al SEAE la reintegrazione immediata alla fine del periodo di servizio al SEAE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 50 ter del RAA, questo periodo non supera otto anni, salvo che sia prorogato di un periodo massimo di due anni, in casi eccezionali e nell’interesse del servizio. I funzionari dell’Unione assegnati al SEAE hanno il diritto di candidarsi ai posti nell’istituzione d’origine alle stesse condizioni valide per i candidati interni. 12.   Sono avviate iniziative per offrire al personale del SEAE una formazione comune adeguata, muovendo in particolare dalle pratiche e strutture esistenti a livello nazionale e di Unione. L’alto rappresentante adotta le misure appropriate a tal fine entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione.
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