Art. 5
Delegazioni dell’Unione
In vigore dal 26 lug 2010
Delegazioni dell’Unione
1. La decisione di aprire o chiudere una delegazione è adottata dall’alto rappresentante di concerto con il Consiglio e la Commissione.
2. Ciascuna delegazione dell’Unione è posta sotto l’autorità di un capodelegazione.
Il capodelegazione esercita l’autorità su tutto il personale della delegazione, a prescindere dalla sua condizione giuridica, e su tutte le sue attività. Il capodelegazione risponde all’alto rappresentante della gestione complessiva dei lavori della delegazione e del coordinamento di tutte le azioni dell’Unione.
Il personale delle delegazioni comprende membri del personale del SEAE e, ove opportuno ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’Unione e dell’attuazione di politiche dell’Unione che esulano dal mandato del SEAE, membri del personale della Commissione.
3. Il capodelegazione riceve istruzioni dall’alto rappresentante e dal SEAE ed è responsabile della loro esecuzione.
Nei settori in cui esercita i poteri conferitile dai trattati, la Commissione può anche, conformemente all’articolo 221, paragrafo 2, TFUE, impartire istruzioni alle delegazioni, cui è data esecuzione sotto la responsabilità generale del capodelegazione.
4. Il capodelegazione dà esecuzione agli stanziamenti operativi collegati ai progetti dell’Unione nel paese terzo in questione, in caso di sottodelega della Commissione, in conformità del regolamento finanziario.
5. Il funzionamento di ciascuna delegazione è valutato periodicamente dal segretario generale esecutivo del SEAE; la valutazione include audit finanziari e amministrativi. A tal fine, il segretario generale esecutivo del SEAE può chiedere l’assistenza dei servizi pertinenti della Commissione. In aggiunta alle misure interne del SEAE, l’OLAF esercita i propri poteri, in particolare nell’esecuzione di misure antifrode, conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999.
6. L’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il paese ospitante, l’organizzazione internazionale o il paese terzo interessato. In particolare, l’alto rappresentante adotta le misure necessarie per assicurare che gli Stati ospitanti accordino alle delegazioni dell’Unione, al loro personale e ai relativi beni, privilegi e immunità equivalenti a quelli di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
7. Le delegazioni dell’Unione hanno la capacità di rispondere alle esigenze di altre istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo, nei loro contatti con le organizzazioni internazionali o i paesi terzi presso cui le delegazioni sono accreditate.
8. Il capodelegazione è abilitato a rappresentare l’Unione nel paese in cui è accreditata la delegazione, in particolare nella conclusione dei contratti e come parte in giudizio.
9. Le delegazioni dell’Unione operano in stretta cooperazione e condividono le informazioni con i servizi diplomatici degli Stati membri.
10. Le delegazioni dell’Unione, che agiscono conformemente all’articolo 35, terzo comma, TUE e su richiesta degli Stati membri, assistono gli Stati membri nelle loro relazioni diplomatiche e nella loro funzione di protezione consolare dei cittadini dell’Unione nei paesi terzi su base neutra dal punto di vista delle risorse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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