Art. 10

Sicurezza

In vigore dal 26 lug 2010
Sicurezza 1.   L’alto rappresentante, previa consultazione del comitato di cui alla parte II, sezione I, punto 3, della decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (20), stabilisce le norme di sicurezza del SEAE e adotta tutte le misure appropriate per garantire che il SEAE effettui una gestione efficace dei rischi cui sono soggetti i relativi personale, beni materiali e informazioni e che assolva il suo obbligo di diligenza e le sue responsabilità a tale riguardo. Tali norme si applicano a tutto il personale del SEAE e a tutto il personale delle delegazioni dell’Unione a prescindere dalla loro condizione amministrativa o dalla loro provenienza. 2.   In attesa della decisione di cui al paragrafo 1: — per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate, il SEAE applica le misure di sicurezza previste nell’allegato della decisione 2001/264/CE, — per quanto riguarda gli altri aspetti della sicurezza, il SEAE applica le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza previste dal pertinente allegato del regolamento interno della Commissione (21). 3.   Il SEAE dispone di un servizio responsabile delle questioni di sicurezza, assistito dai servizi competenti degli Stati membri. 4.   L’alto rappresentante adotta tutte le misure necessarie per l’attuazione delle norme di sicurezza nel SEAE, in particolare per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte del personale del SEAE. A tal fine, il SEAE chiede il parere del servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, dei servizi competenti della Commissione e dei servizi competenti degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:427:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo