Art. 4
Amministrazione centrale del SEAE
In vigore dal 26 lug 2010
Amministrazione centrale del SEAE
1. IL SEAE è gestito da un segretario generale esecutivo che opererà sotto l’autorità dell’alto rappresentante. Il segretario generale esecutivo adotta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del SEAE, compresa la sua gestione amministrativa e di bilancio. Il segretario generale esecutivo assicura un coordinamento efficiente fra tutti i servizi dell’amministrazione centrale, nonché con le delegazioni dell’Unione.
2. Il segretario generale esecutivo è assistito da due segretari generali aggiunti.
3. L’amministrazione centrale del SEAE è articolata in direzioni generali.
a)
Essa comprende, in particolare:
—
una serie di direzioni generali che comprendono uffici geografici a copertura di tutti i paesi e le regioni del mondo, nonché uffici multilaterali e tematici. Tali servizi coordinano la propria azione, se necessario, con il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione,
—
una direzione generale competente per le questioni amministrative, le questioni di gestione del personale, le questioni di bilancio, le questioni relative alla sicurezza e ai sistemi di comunicazione e informazione, operante nel quadro SEAE e gestita dal segretario generale esecutivo. L’alto rappresentante nomina, conformemente alle consuete norme in materia di assunzioni, un direttore generale per il bilancio e l’amministrazione che opera sotto l’autorità dell’alto rappresentante. Il direttore generale risponde all’alto rappresentante della gestione amministrativa e della gestione interna di bilancio del SEAE. Esso si attiene alle stesse linee di bilancio e alle stesse norme amministrative della parte della sezione III del bilancio dell’Unione che rientra nella rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale,
—
la direzione competente per la gestione delle crisi e la pianificazione, la capacità civile di pianificazione e condotta, lo stato maggiore dell’Unione europea e il Centro situazione dell’Unione europea, posti sotto l’autorità e responsabilità dirette dell’alto rappresentante e che assistono quest’ultimo nella sua funzione di guida della PESC dell’Unione in conformità delle disposizioni del trattato, nel rispetto, conformemente all’articolo 40 TUE, delle altre competenze dell’Unione.
Sono rispettate le specificità di tali strutture così come le peculiarità inerenti alle relative funzioni e assunzioni nonché alla relativa condizione giuridica del personale.
È garantito il pieno coordinamento tra tutte le strutture del SEAE.
b)
L’amministrazione centrale del SEAE comprende inoltre:
—
un servizio di pianificazione politica strategica,
—
un servizio giuridico posto sotto l’autorità amministrativa del segretario generale esecutivo, che collabora strettamente con i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione,
—
servizi incaricati delle relazioni interistituzionali, dell’informazione e diplomazia aperta, dell’audit interno e delle ispezioni nonché della protezione dei dati personali.
4. L’alto rappresentante designa i presidenti degli organi preparatori del Consiglio presieduti da un rappresentante dell’alto rappresentante, compreso il presidente del comitato politico e di sicurezza, conformemente alle modalità di cui all’allegato II della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (11).
5. L’alto rappresentante e il SEAE sono assistiti, ove necessario, dal segretariato generale del Consiglio e dai servizi pertinenti della Commissione. Il SEAE, il segretariato generale del Consiglio e i servizi pertinenti della Commissione possono concludere a tal fine accordi a livello di servizio.
Storico versioni
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