Art. 2

Compiti

In vigore dal 26 lug 2010
Compiti 1.   Il SEAE assiste l’alto rappresentante nell’esecuzione delle sue funzioni quali indicate, in particolare, agli articoli 18 e 27 TUE: — nell’esecuzione del suo mandato di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di contribuire mediante le sue proposte allo sviluppo di tale politica, che l’alto rappresentante attua in qualità di mandatario del Consiglio, e di garantire la coerenza dell’azione esterna dell’Unione, — nella sua veste di presidente del Consiglio «Affari esteri», senza pregiudizio delle funzioni ordinarie del segretariato generale del Consiglio, — nella sua veste di vicepresidente della Commissione ai fini dell’esercizio nell’ambito di tale istituzione delle competenze che ad essa incombono nel settore delle relazioni esterne e ai fini del coordinamento di altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione, senza pregiudizio delle funzioni ordinarie dei servizi della Commissione. 2.   Il SEAE assiste il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e la Commissione nell’esercizio delle loro rispettive funzioni nel settore delle relazioni esterne.
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