Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 26 lug 2010
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). 2.   Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è un organo dell’Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione e dispone della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi. 3.   Il SEAE è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»). 4.   Il SEAE si articola in un’amministrazione centrale e nelle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.
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