Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 26 lug 2010
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).
2. Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è un organo dell’Unione europea che opera in autonomia funzionale, distintamente dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione e dispone della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi.
3. Il SEAE è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
4. Il SEAE si articola in un’amministrazione centrale e nelle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.
Storico versioni
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