Art. 21

In vigore dal 26 lug 2010
Gli Stati membri adottano, secondo la loro legislazione nazionale, le misure necessarie per impedire che ai cittadini iraniani siano impartite, nei loro territori o da parte di loro cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica su discipline che potrebbero contribuire alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran.
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Art. 21 Decisione (UE) 2010/413 — Testo vigente | Portale Normativo