Art. 26

In vigore dal 26 lug 2010
1.   La presente decisione è riesaminata, modificata o abrogata, se del caso, in particolare sulla scorta delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza. 2.   Le misure relative ai rapporti bancari con banche iraniane di cui agli sono riesaminate entro sei mesi dall'adozione della presente decisione. 3.   Le misure di cui all', paragrafo 1, lettera b) e all', paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all', che le condizioni di applicazione non sussistono più, le misure cessano di applicarsi alle persone e alle entità interessate.
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Art. 26 Decisione (UE) 2010/413 — Testo vigente | Portale Normativo