Art. 20

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati direttamente o indirettamente: a) dalle persone ed entità indicate nell'allegato dell'UNSCR 1737(2006), nonché dalle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 12 dell'UNSCR 1737(2006) e del punto 7 dell'UNSCR 1803(2008) nonché dalle persone e entità appartenenti all'IRGC e delle entità dell'IRISL indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, di cui all'elenco nell'allegato I; b) dalle persone e entità non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o dalle persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o dalle entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti, o dalle persone e entità che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione nonché da altri membri e entità di alto livello dell'IRGC e della IRISL o da entità da essi possedute o controllate, o che agiscono per loro conto, di cui all'elenco nell'allegato II. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità di cui al paragrafo 1. 3.   Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche: a) necessari per soddisfare bisogni di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi congelati e delle risorse economiche; purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche: a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato e questo abbia dato la sua approvazione; b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data dell'UNSCR 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato; c) necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b, punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006. 5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della sua inclusione in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che: a) il contratto non riguarda i prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui all'; b) il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1; e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
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Art. 20 Decisione (UE) 2010/413 — Testo vigente | Portale Normativo