Art. 19

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nel loro territorio: a) delle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 1737 (2006) e delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma del punto 10 dell'UNSCR 1737 (2006), nonché delle persone appartenenti all'IRGC indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato, elencate nell'allegato I; b) delle altre persone non menzionate dall'allegato I che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati, o delle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o delle persone che hanno assistito persone o entità indicate per eludere o violare le disposizioni dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) e dell'UNSCR 1929 (2010) ovvero la presente decisione, nonché di altri membri di alto livello dell'IRGC, di cui all'elenco nell'allegato II. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell'UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviate prima del dicembre 2006. 3.   Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 4.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare: i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; iii) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; iv) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 5.   Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 6.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5. 7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorquando gli stessi stabiliscono che il viaggio è giustificato da: i) ragioni umanitarie urgenti, obblighi religiosi compresi; ii) esigenza di raggiungere gli obiettivi dell'UNSCR 1737 (2006) e dell'UNSCR 1929 (2010), anche laddove si applica l'articolo XV dello statuto dell'AIEA; iii) esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Iran. 8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I o nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa. 10.   Se è stata concessa una deroga gli Stati membri notificano al comitato l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato I.
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Art. 19 Decisione (UE) 2010/413 — Testo vigente | Portale Normativo