Art. 15
In vigore dal 26 lug 2010
1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
2. Gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.
3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni avviate ai sensi del paragrafo 2.
4. Aeromobili e navi che trasportano carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati.
5. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione a norma del punto 16 dell'UNSCR 1929 (2010). Tali sequestri e smaltimenti saranno effettuati a spese dell'importatore o, qualora non sia possibile ottenere il rimborso di tali costi dall’importatore, lo si può ottenere, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.
6. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate, incluso con equipaggio, è vietata se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a norma dei paragrafi 1, 2 e 5.
Storico versioni
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