Art. 17

In vigore dal 26 lug 2010
Gli Stati membri, in accordo con le autorità giuridiche e la legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale e, in particolare, i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, adottano le misure necessarie per impedire l'accesso agli aeroporti sotto la loro giurisdizione di tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani o provenienti dall'Iran ad eccezione dei voli misti cargo e passeggeri.
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Art. 17 Decisione (UE) 2010/413 — Testo vigente | Portale Normativo